Articolo 1 - È costituita l’associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata “Polisportiva Rio nell’Elba Associazione sportiva dilettantistica”.

Articolo 2 - l’Associazione ha sede in Rio nell’Elba Via F. Cavallotti 3.

Articolo 3 - L’Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa è motivata dalla decisione dei soci di vivere l’esperienza sportiva secondo una visione educativa finalizzata alla salute fisica e psicologica dell’uomo. Essa non discrimina in base sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell’associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

Articolo 4 - Finalità principale dell’associazione è la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività sportivo-ricreativa, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento dello sport in genere. l’associazione si propone, altresì, di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita, impegnandosi affinché, nell’area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva. L’ Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo, ivi compresa l’attività di somministrazione di alimenti e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di passive.

Articolo 5 - Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

Articolo 6 - L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

Articolo 7 - Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

Articolo 8 - Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Articolo 9 - La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’ associazione. La morosità e l’espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.

Articolo 10 - La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’associazione.

Articolo 11 - Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Articolo 12 - Gli Organi dell’associazione sono: L’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Articolo 13 - L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Articolo 14 - La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero di fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun socio spetta un solo voto.

Articolo 15 - L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Articolo 16 - L’Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni cinque anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre e più di sette, elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - L’Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del cinquanta per cento dei soci e delibera con la maggioranza del cinquanta per cento più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori l’Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza del cinquanta per cento dei soci e con la maggioranza del cinquanta per cento più uno dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Articolo 18 - Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’associazione ed è eletto, insieme al presidente, dall’Assemblea ogni cinque anni. Esso è composto da un minimo di tre membri a un massimo di nove membri,ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un segretario e un tesoriere. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell’associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre societa` e associazioni sportive.

Articolo 19 - Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare: le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell’associazione; le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione; le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’associazione; la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell’anno successivo; la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; la fissazione delle quote sociali; la facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea; la delibera sull’ammissione di nuovi soci; ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Articolo 20 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Articolo 21 - Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’ associazione. È eletto dall’assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo, ogni cinque anni. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

Articolo 22 - Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 23 - Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.

Articolo 24 - Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile del associazione sportiva dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 25 - Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Articolo 26 - Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.

Articolo 27 - Il patrimonio della Associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà del associazione sportiva dilettantistica o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo.

Articolo 28 - Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.

Articolo 29 - L’anno associativo va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e coincide con l’anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno associativo.

Articolo 30 - Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 90 Legge 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 31 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico.

Rio nell’Elba lì 15 marzo 2007